1. In fase di ricovero l'interessato ha diritto di
accedere ai propri dati disponibili riportati in cartella.
La richiesta di accesso, anche verbale, deve
essere rivolta al Direttore della Struttura di degenza e può
consistere nella presa visione della cartella e della documentazione
in essa contenuta, alla presenza di un medico (designato
dall'interessato e/o individuato dal Direttore della Struttura) o di
altro personale sanitario incaricato appositamente autorizzato.
In caso di
necessità può essere richiesta copia della documentazione sanitaria
in corso di ricovero (cioè quando la cartella clinica è aperta e
quindi suscettibile di integrazioni). A tale richiesta dà corso il
Direttore della Struttura ricoverante o suo delegato, il quale valuta
le motivazioni indicate nel modulo di richiesta e autorizza il
rilascio. Tale richiesta deve essere inoltrata alla D.S.P.O. per
l'apposizione del visto di competenza.
La duplicazione deve avvenire previa esibizione
della fotocopia della documentazione sanitaria redatta sino al giorno
della richiesta, da effettuarsi presso la sede di ricovero.
E' necessario il conteggio delle pagine di cui è
composta la copia e apposizione del timbro di conformità con data e
sottoscrizione da parte del Direttore di S.C. o di persona
appositamente delegata.
Per il rilascio di copia della
documentazione clinica deve essere effettuato il pagamento della
tariffa prevista.
Nel diario clinico, in data di consegna, si dovrà
menzionare l'avvenuto rilascio della copia conforme della
documentazione sanitaria in corso di ricovero, avvenuta su richiesta
dell'avente diritto.
Non è possibile invece il rilascio di copia
parziale della cartella clinica, a ricovero concluso, in quanto essa
documenta l'intero episodio del ricovero.
2. per richiedere copia della cartella clinica è necessario la compilazione della modulistica pre-stampata recuperabile dal sito http://cartellaclinica.datamanagementitalia.it. oppure contattare la ditta esterna Data Management al numero 011.6787879 oppure via email all'indirizzo richiestacc-to@datamanagementitalia.it
2.1 per richiedere copia del verbale di pronto soccorso o referti ambulatoriali è necessario la compilazione della modulistica pre-stampata recuperabile al link: https://www.mauriziano.it/i-nostri-servizi/ritiro-referti-e-documenti
La consegna della copia
conforme verrà effettuata previa verifica della legittimità del
richiedente, della identità del richiedente e prevede il pagamento
di una tariffa derivante dal numero dei fogli di cui è composta la
cartella clinica:
- da 1 a 25 fogli - € 10,00 (IVA compresa)
- da 26 a 50 fogli - € 20,00 (IVA compresa)
- da 51 a 100 fogli - € 30,00 (IVA compresa)
- da 101 a 150 fogli - € 35,00 (IVA compresa)
- da 151 fogli a 200
- € 40,00 (IVA compresa)
- da 201 fogli a 250
- € 45,00 (IVA compresa)
- oltre 251 fogli ed
oltre € 50,00 (IVA compresa)
In caso di consegna tramite spedizione è
previsto il costo del solo servizio effettuata da Poste Italiane o
corriere senza alcun ulteriore ricarico.
Per qualsiasi ulteriore
informazione è possibile contattare la ditta concessionaria del
servizio al numero 011.6787879 oppure
all'indirizzo email: richiestacc-to@datamanagementitalia.it
Sportello: Via Tenda, 2 bis - Torino L'Ufficio Consegna Cartelle Cliniche "Data-Management Italia", osserva i seguenti orari:
- dalle 8.00 alle 19.00 - dal lunedì al venerdì
- dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - il sabato
1. Compilazione della modulistica pre-stampata recuperabile dal sito
www.mauriziano.it
al link:
https://www.mauriziano.it/i-nostri-servizi/ritiro-referti-e-documenti
oppure contattare l'Ufficio Cartelle Cliniche al numero
011.5082285;
2. Il
modulo compilato dovrà essere consegnato all'Ufficio Cartelle
Cliniche dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,30.
Soggetti legittimati
Il rilascio di copia di
documentazione sanitaria avviene su richiesta scritta e soltanto
previo accertamento che il richiedente sia un "avente diritto".
Lo status di "avente diritto"
può essere oggetto di specifica autocertificazione.
L'autocertificazione è una dichiarazione prodotta dall'utente che
sostituisce a tutti gli effetti i certificati rilasciati dagli uffici
pubblici ovvero contenuti in atti notori.
1.1 Richiesta da parte del
paziente
Il paziente interessato ha diritto
di richiedere copia della documentazione sanitaria che lo riguarda.
Il paziente può fare richiesta e
delegare (per iscritto) altra persona di sua fiducia ad effettuare il
ritiro stesso previa esibizione di un documento di riconoscimento del
delegato e del delegante (se la delega non viene consegnata
personalmente dal paziente).
1.2 Casi particolari
Le istruzioni relative a richieste
di presa visione e di rilascio copia da parte di soggetti diversi
dall'interessato, vengono di seguito riportate:
a) Interdizione per
infermità
Se l'interessato è interdetto per
infermità di mente, la documentazione sanitaria viene richiesta dal
tutore, cui può essere rilasciata previa esibizione del decreto del
giudice tutelare o autocertificazione del relativo status.
b) Incapacità temporanea
di intendere e di volere
Se l'interessato, normalmente
capace, diventa incapace di intendere e di volere per una causa
transitoria, legittimato alla richiesta ed al ritiro di copia è la
persona che l'assiste (medico curante).
Il coniuge separato o in corso di
separazione, il divorziato o chi ha ottenuto l'annullamento non ha
diritto ad ottenere copia della documentazione sanitaria.
c) Inabilitazione
Se l'interessato è inabilitato
può provvedere direttamente a richiedere copia della propria
documentazione, ovvero la richiesta può essere effettuata dal
curatore e il rilascio può avvenire previa esibizione del decreto
del giudice tutelare o autocertificazione del relativo status.
d) Impossibilità a
provvedere ai propri interessi
Se l'interessato si trova
nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai
propri interessi, può provvedere direttamente a richiedere copia
della propria documentazione, ovvero la richiesta può essere
effettuata dall'amministratore di sostegno e il rilascio può
avvenire previa esibizione del decreto del giudice tutelare o
autocertificazione del relativo status.
e) Minore emancipato
Se il minore è emancipato può
chiedere copia della propria documentazione sanitaria previa
esibizione di idonea certificazione o di dichiarazione sostitutiva o
di autocertificazione, attestante tale status, firmata
dall'interessato con l'assistenza del curatore.
f) Analfabeta o non in
grado di firmare
Se l'interessato è analfabeta o
non è in grado di firmare, l'addetto allo sportello dovrà apporre
sulla richiesta la dicitura "Non è in grado di firmare" e
la propria firma (leggibile), facendo inoltre firmare un testimone di
cui saranno annotate le generalità.
g) Figlio non riconosciuto
Se il figlio non è stato
riconosciuto alla nascita e non ha la possibilità di accedere al
certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica, ove
contenga i dati personali che rendono identificabile la madre se non
osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia
identificabile. Le richieste relative all'accesso a tale
documentazione vanno rivolte al competente Tribunale dei Minori.
h) Detenuto
Il principio per il quale ogni
individuo ha diritto di conoscere gli esiti degli accertamenti
sanitari a cui è stato sottoposto, trova applicazione anche nei
confronti delle persone in condizione di privazione della libertà
personale. I detenuti possono, infatti, chiedere in qualsiasi momento
copia della cartella clinica.
i) Familiari del defunto
Copia della documentazione
sanitaria di una persona defunta può essere richiesta, anche
disgiuntamente, dai legittimari dello stesso (art. 536 C.C. ) e
precisamente dal coniuge, da parte dell'unione civile tra persone
dello stesso sesso secondo la nuova normativa in materia delle unioni
civili (art.20 Legge n.76/2016), dai figli legittimi, dai figli
naturali, in mancanza dei predetti dagli ascendenti legittimi,
nonché, dagli eredi testamentari.
La Legge. 20 Maggio n.76/2016
prevedendo la regolamentazione delle unioni civili dello stesso sesso
e delle convivenze di fatto si preoccupa di riconoscere a questi
ultimi effettivi e pari diritti a quelli dei coniugi eterosessuali.
La richiesta d'accesso alla
documentazione sanitaria deve essere motivata e si deve procedere al
contemperamento degli interessi coinvolti nel caso in cui il defunto
abbia manifestato la propria volontà in forma scritta ed espressa di
non comunicare le informazioni inerenti al proprio stato di salute.
Al momento della richiesta
l'istante dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante la qualità di legittimo erede e la relazione di
parentela esistente con il defunto.
A seguito del Provvedimento del
Garante del 17 settembre 2009, anche i conviventi sono legittimati
all'accesso ai dati sanitari, ai sensi dell'art 9, comma 3, del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, che riconosce tale diritto,
riferito a dati personali concernenti persone decedute, a "chi
ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per
ragioni familiari meritevoli di protezione".
Pertanto, all'accesso ai dati
della persona defunta contenuti nella cartella clinica, i conviventi,
il cui rapporto con la persona deceduta sia documentato, sono
legittimati nei limiti e secondo le modalità dell'art.10 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n.196.
i) Minori
Nel caso di paziente minore di
età, la copia della cartella clinica, o di altra documentazione
sanitaria, può venire richiesta da uno o ambedue i genitori aventi
responsabilità genitoriale non sussistendo la decadenza dalla
responsabilità di cui all'art 330 C.C., dietro specifica richiesta e
previa autocertificazione del relativo status.
Nel caso di minori in condizioni
particolari si procede come segue:
- se
i genitori sono separati o divorziati, la documentazione sanitaria
può essere richiesta disgiuntamente da entrambi i genitori;
- se
il minore, ai sensi della L.184/83, è affidato temporaneamente ad
altre persone, a comunità, ai servizi sociali territoriali, gli
affidatari, oltreché i genitori biologici, possono chiedere copia
della documentazione sanitaria esibendo il provvedimento di
affidamento del minore da parte dell'autorità giudiziaria o del
Tribunale per i Minorenni ovvero la dichiarazione di affidamento
sottoscritta dai genitori, a meno che vi siano limitazioni
specifiche da parte del giudice;
- se
i genitori sono decaduti dalla responsabilità genitoriale (ex art.
330 c.c.), non hanno diritto né ad ottenere copia della cartella né
ad essere informati sulle condizioni di salute del figlio;
- se
entrambi i genitori sono deceduti o se per altra causa non possono
esercitare la potestà, il tutore nominato può chiedere copia della
documentazione sanitaria previa esibizione del decreto del giudice
tutelare o autocertificazione del relativo status;
- se il minore è adottato o è
stato dichiarato adottabile dal Tribunale dei Minori, i genitori
biologici non hanno diritto ad ottenere copia della documentazione
sanitaria dei figli né ad essere informati circa le condizioni di
salute dei medesimi.
In tal caso si distinguono due fattispecie:
1. se il minore è in stato di
affidamento pre-adottivo, la documentazione sanitaria può essere
richiesta e rilasciata al soggetto affidatario, previa esibizione del
provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente;
2. se il minore è adottato, nel
caso in cui nella documentazione sanitaria richiesta risultasse la
paternità o la maternità originaria, questa, a garanzia del segreto
d'ufficio, non potrà essere portata a conoscenza di nessuno, salvo
autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria;
3. Qualora sussistano fattispecie
di reato e siano in corso attività istruttorie da parte
dell'Autorità Giudiziaria il rilascio è subordinato
all'autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.
j) Autorità giudiziaria e
suoi delegati, avvocati e consulenti di parte
Gli ordini dell'Autorità
Giudiziaria, in materia di esibizione di documentazione sanitaria,
acquisizione di copie o sequestro di originali, devono essere
eseguiti, dandone comunque immediato avviso alla S.C. Direzione
Sanitaria di Presidio.
I periti ed i consulenti nominati
dall'autorità giudiziaria, debitamente autorizzati dal magistrato,
hanno diritto ad accedere alla documentazione sanitaria
specificamente indicata nel loro mandato e ad ottenere le copie
necessarie, previa esibizione del mandato medesimo. Relativamente ai
preparati istologici, citologici e inclusioni in paraffina non
duplicabili, è consentita la visione ai periti di parte solo
all'interno dell'Azienda. Per quanto riguarda gli avvocati, il
rilascio è consentito su specifica delega dell'assistito.
Inoltre, nello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria, il
difensore, allegando copia del mandato, può ottenere copia di
documentazione clinica, precisando motivi e natura del suo
incarico,nonché con la specificazione che la documentazione e le
informazioni fornite possono essere utilizzate unicamente nell'ambito
del procedimento giudiziario per il quale è stata effettuata la
richiesta.
k) Polizia giudiziaria
Può ottenere copia della
documentazione sanitaria, la polizia giudiziaria che intervenga in
via autonoma prima di riferire al Pubblico Ministero entro 48 ore
dalla notizia di reato o su delega dell'autorità giudiziaria stessa.
In ogni caso la richiesta dovrà essere acquisita per iscritto e
dovrà contenere:
l'indicazione della tipologia di
intervento (entro 48 ore dalla notizia di reato o su delega
dell'autorità giudiziaria),
l'indicazione dell'autorità
giudiziaria delegante,
le generalità dell'ufficiale di
Polizia giudiziaria richiedente.
l) Pubblica autorità
L'autorità sanitaria nella
persona del Ministro della Salute, Assessore Regionale alla Sanità,
Sindaco può ottenere, senza alcun aggravio di spesa e per provati
motivi di tutela della salute pubblica, copia di cartella clinica.
Nella richiesta, su carta intestata, dovrà risultare il motivo e la
dizione specifica "a tutela della salute pubblica".
m) INAIL
Il rilascio è consentito, come
previsto dall' art. 94, comma 3, D.P.R. 30.06.65 n. 1124, dietro
richiesta formale. Pertanto, l'INAIL otterrà la cartella clinica di
pazienti in vita o defunti, previa richiesta su carta intestata solo
qualora la causa dell'infortunio o della malattia sia di ordine
professionale.
n) INPS
E' consentita la richiesta di
documentazione sanitaria solo nell'ambito dell'attività
istituzionale.
o) Medico curante
E' consentito il rilascio al
Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero ed al legale
rappresentante di altro Ospedale e Casa di Cura, diversi da quelli
presso i quali la documentazione sanitaria è conservata, qualora il
paziente vi sia ricoverato e sia necessario acquisire dati utili per
finalità di tutela della salute e dell'incolumità fisica del
paziente. E' altresì consentito il rilascio al Medico di Medicina
Generale, che ha in cura il paziente, il quale espliciti
l'indispensabilità di accedere a tali documenti per la tutela
dell'incolumità fisica e della salute del paziente.
p) Terzi con un interesse
giuridicamente rilevante
La documentazione sanitaria ha
carattere strettamente personale, ma eventuali richieste di presa
visione o di rilascio da parte di soggetti diversi dall'interessato
possono essere accolte, in tutto o in parte, se la richiesta è
giustificata dalla documentata necessità:
di far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. c),
D.Lgs. n. 196/2003, di rango pari a quello dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile;
di tutelare, in conformità alla
disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione
giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
q) Altri soggetti
Copia della documentazione
sanitaria deve essere rilasciata ad Enti che abbiano per fine
statutario, normativamente previsto, la raccolta di dati personali
sensibili sanitari per finalità epidemiologiche (es. Registro
tumori, etc.).
Ha diritto al rilascio di copia
della documentazione sanitaria, alla consultazione e alla 'presa in
visione' dell'originale, l'Azienda che lo detiene e presso cui il
documento è stato originato, se convenuta in giudizio o altrimenti
chiamata a rispondere per danni. Il personale medico dell'ospedale,
per fini statistici, epidemiologici e scientifici, può consultare la
cartella clinica nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato
dell'interessato.
In particolare le cartelle cliniche possono essere
oggetto di esame, previa autorizzazione della Direzione Sanitaria di
Presidio, da parte di soggetti interni od esterni all'Azienda
Sanitaria, a fini di studio e di ricerca scientifica, con le seguenti
modalità e limiti:
- l'accesso
deve essere autorizzato e le modalità concordate con la Direzione
Sanitaria di Presidio;
- la Direzione Sanitaria di
Presidio, ai sensi della normativa vigente, deve nominare i soggetti
autorizzati 'incaricati al trattamento dei dati.
Ultima Modifica: 10/07/2026